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La riforma, prevista dal D.L. 4 novembre 2021, n. 170 e in vigore dal 1° Gennaio 2022, riguarda alcuni aspetti del rapporto “ecommerce-consumatore” e deve essere ripresa nei termini di vendita dello shop online. La riforma rafforza gli obblighi informativi del titolare dell’ ecommerce: è obbligatorio pubblicare una serie di informazioni nei termini di vendita.

L’ ecommerce, in base a quanto stabilito dal Codice del Consumo, deve informare l’utente in merito a:

  • idoneità dei beni alle esigenze del consumatore;
  • conformità dei beni a descrizione, quanto indicato in pubblicità e comunicazioni post-vendita;
  • caratteristiche del prodotto venduto.

È anche vietato occultare al consumatore i costi di servizi/beni necessari per usufruire di quanto acquistato online.

Condizioni generali di vendita: i termini da indicare

Il Codice del Consumo prevede una presunzione sui difetti di conformità dei beni (il sito ecommerce è responsabile verso il consumatore di ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni da essa): con la riforma, la presunzione passa da 6 a 12 mesi.

Per i prodotti digitali, la presunzione è estesa per tutta la durata della fornitura del prodotto digitale (salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto di conformità).

In caso di difetto di conformità del bene, sono a beneficio del consumatore i rimedi per ripristinare conformità, diritto di riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione del contratto (condizioni previste dal Codice del Consumo). Il consumatore può rifiutare di pagare qualsiasi parte di prezzo fin quando l’ecommerce non adempie agli obblighi della garanzia legale.

Vendita di beni e servizi digitali

Le norme in vigore dal 1° gennaio 2022 stabiliscono che l’ecommerce adempie l’obbligo di fornire il prodotto digitale quando:

  •  il contenuto digitale/qualunque mezzo idoneo per accedere/scaricare il contenuto digitale è disponibile/accessibile al consumatore;
  • il servizio digitale è accessibile al consumatore o ad un impianto fisico/virtuale scelto da quest’ultimo.

 

La modifica del prodotto/servizio digitale, inoltre, può avvenire solo:

  • se è prevista dalle condizioni generali con motivazione valida;
  • se è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
  • se il consumatore ne è informato in modo chiaro e comprensibile;
  • qualora la modifica incida negativamente sull’uso del bene/servizio digitale, se il consumatore ne è informato (con anticipo ragionevole su un supporto durevole, su modalità e tempi in cui viene effettuata la modifica e sua possibilità di recedere dal contratto o mantenere il contenuto / servizio digitale senza tale modifica).

In caso di recesso dal contratto il consumatore ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato.

I diritti dei consumatori sono inderogabili: qualsiasi clausola nei termini di vendita escluda o limiti i diritti del consumatore, anche in modo indiretto e con indicazione di normativa di un Paese non appartenente all’Unione europea, è nulla.

Sanzioni per chi non si adegua

Pubblicare termini di vendita difformi dagli obblighi imposti dalla riforma rappresenta “pratica commerciale scorretta”. In caso di verifica dell’ AGCM (Autorità che sanziona gli ecommerce che violano il Codice del Consumo) il rischio di sanzioni va da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 5 milioni di euro. (Le sanzioni sono sempre relative a gravità/durata del comportamento, fatturato aziendale, eventuale adeguamento dell’ ecommerce.)

 

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